Anomalie finanziarie: quando il tasso euribor è frutto di un accordo di cartello tra le banche
Tribunale di Pescara sentenza n. 557 del 28.03.2019
“Il tasso così determinato è risultato essere diretta conseguenza di una condotta manifestamente contraria alla normativa comunitaria (artt. 101 e 102 TFUE ndr) e nazionale, così come accertato non da una autorità nazionale, ma addirittura dalla Commissione Europea e comunque viziato anche da manifesta non imparzialità. Ed ancora … la riscontrata violazione della normativa comunitaria, e nazionale, si traduce, a giudizio dello scrivente, in una nullità per contrarietà a norme imperative, o comunque all’ordine pubblico economico, integrato anche dalle disposizioni contenute nei trattati comunitari, della clausola del mutuo di cui è causa, …” .
La decisione che riconosce la manipolazione dell’Euribor e a cui lo stesso organo Giudicante fa riferimento è quella della Commissione Europea pubblicata il 4.12.2013. La Commissione riscontra le violazioni dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 53 dell’Accordo sull’Area Economica Europea, in quanto alcuni istituti di credito, deputati alla formazione dell’Euribor, avevano messo in atto pratiche distorsive della concorrenza per alterare l’andamento normale dei componenti di prezzo rilevanti o determinanti alla formazione del tasso.
In una prospettiva all’interno della quale si riscontra un’alterazione dell’andamento del tasso per manipolazione, occorre pertanto statuire la nullità dello stesso, utilizzato dalle parti in relazione al periodo oggetto di decisione della Commissione UE e procedere all’accertamento del nuovo piano di ammortamento così come determinato dal Perito di Parte.
Nella motivazione della sentenza il Dott. RIA si è preoccupato di rimarcare che la predetta nullità colpisce solo il periodo (2005-2008 ndr) nel quale è si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma restando la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissone Europea.
“Non può esservi dubbio allora che, accertata da parte della Commissione la violazione del disposto di cui all’art. 2 nonché, prima ancora, degli artt. 101 e 53 dei Trattati europei, all’AG si imponga di trarre le dovute conseguenze “ripetitorie” nell’ambito del rapporto contrattuale de quo, in conseguenza della verificata invalidità della determinazione di quel tasso di riferimento direttamente utilizzato dalle parti”.
Per l’effetto ne deriva l’invalidità della determinazione di quel tasso di riferimento direttamente utilizzato dalle parti, nonostante che la Banca convenuta non abbia partecipato alla predetta manipolazione e, di conseguenza alla violazione della normativa antitrust, dando luogo – senza ombra di dubbio – alla legittimazione del mutuatario ad agire per il pregiudizio subito per effetto dell’intesa vietata..
E’ il tasso ex se, lo stesso tasso scelto dalle parti, ad essere affetto oggettivamente da quel vizio, senza che spetti alcuna prova al mutuatario in merito all’andamento di mercato dei tassi del periodo in contestazione.
Se allora può ragionevolmente ritenersi effettivamente immanente nel nostro sistema un tale principio, non può che altrettanto ragionevolmente ritenersi come, sempre in un ambito risarcitorio qui non percorso, almeno spetti all’istituto bancario l’onere di allegare e comprovare di avere vigilato sull’attività di quegli operatori “paralleli”, cioè sull’attività di determinazione del tasso Euribor richiamato nello specifico contratto, e di non avere potuto, nonostante tale diligente attività di controllo, evitare quella macroscopica e continuativa attività di manipolazione da parte di quelli, di cui ha oggettivamente beneficiato nella stipula dei propri contratti e ciò anche in ossequio a quanto stabilito dall’art. 1338 c.c.
Prosegue il Tribunale, che è ancora la stessa Commissione ad evidenziare, nella parte della decisione rivolta a valutare il profilo della “gravità della condotta” che la sua valutazione tiene conto, in particolare, del fatto che: (a) gli accordi di coordinamento dei prezzi sono, per loro natura, tra i peggiori tipi di violazione degli Articoli 101 del Trattato e 53 dell’Accordo EEA; (b) il cartello ha coperto almeno l’intero territorio EEA; (c) i punti di riferimento interessati che si riflettono nella determinazione del prezzo degli EIRD si applicano a tutti i partecipanti nel mercato degli EIRD, e (d) i tassi interessati hanno una primaria importanza per l’armonizzazione delle condizioni finanziarie nel mercato interno e per le attività bancarie negli stati membri.
Non rilevando stabilisce il Tribunale la circostanza comunque che non vi sia prova che alla grave attività di alterazione del tasso di riferimento per l’istituto che non abbia concretamente partecipato, non può assumere alcuna rilevanza in questo ambito ripetitorio, rilevando viceversa solo l’oggettiva contaminazione, in punto di vizio costituito dalla violazione delle disposizioni nazionali ed europee in materia di concorrenza, del tasso comunque dallo stesso praticato, quale effetto diretto di quella criminosa alterazione posta in essere da operatori “paralleli”.
“Alcuna incertezza può comunque poi essere sollevata in ordine alla affermazione che quella condotta posta in essere da alcuni istituti bancari, compartecipanti al coacervo di istituti che danno vita al tasso Euribor, abbia creato un’indiscutibile posizione di vantaggio anche in capo all’istituto mutuante e di penalizzazione in capo al mutuatario.”
Come evidenzia la migliore dottrina, sussiste infatti nel nostro ordinamento sia un diritto degli operatori economici (quindi non solo dei consumatori) a veder praticati soltanto prezzi concorrenziali, che un conseguente dovere giuridico in capo ai medesimi soggetti (specie agli imprenditori) a tenere sotto controllo il mercato al fine di agevolare la repressione di tutti i comportamenti che ostacolano il raggiungimento di questo obiettivo e di astenersi dal praticare, in ogni situazione, un prezzo diverso da quello concorrenziale: “ogni imprenditore si deve nella sostanza fare carico, in virtù del maggiore e più qualificato flusso di informazioni di cui dispone in merito ai mercati a monte di quello in cui egli opera, della protezione della propria clientela dagli effetti di eventuali violazioni”.
“in parziale accoglimento della domanda, accertata l’applicazione di interessi illegittimi come da parte motiva ed accertato altresì che quindi non sono dovute le somme portate dall’originario piano di ammortamento, ridetermina lo stesso come da risultanze derivate dall’elaborato peritale a firma dr. F. Fanelli in atti – pag. da 33 a 37 -, con condanna dell’istituto convenuto alla ripetizione in favore dell’istante di quanto versato”