Il cliente può agire in giudizio anche se non sono stati impugnati gli estratti conto

Tribunale di Venezia sentenza n.1041del 15.05.2019

“La società convenuta eccepisce la mancata contestazione da parte dell’attore degli estratti conto inviati nei termini contrattualmente stabiliti”.

Ciò detto, va osservato, sul punto, come il disposto dell’ art’ 1832 c.c. specifica solo in 40 giorni il termine di impugnazione indicato nel primo comma del medesimo articolo. Ebbene, come ampiamente noto, la giurisprudenza è ormai unanime nel ribadire il principio secondo cui la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente non determina l’inoppugnabilità degli accrediti e degli addebiti sotto il profilo della validità e dell’ efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto (cfr Cass. Civ., 26.07.2001, n. 10186; Cass. civ, Sez. 1, 11.03.1996 n. 1978, Cass.Civ., Sez. I, 31.10.2008, n. 26318; Trib. Torino, sent.05.10.2007,Giud. Rizzi, in Foro R., 2008,1, COL.646; Cass.Civ., Sez.I, sent 18.05.2006, n. 11749). Conforme: Trib. Bologna sentenza n.2533/2015.

La Suprema Corte ha riconosciuto che l’approvazione o la mancata impugnazione del conto non comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita, resti definitivamente incontestabile (cfr Cass., 26.07.2001, n. 10186; Cass., 25.07.2001, n. 10129; Cass. Civ. n. 11749/2007; Cass. Civ., sent. n. 26318/2008).

 

Secondo l’opinione assolutamente prevalente e condivisibile, l’e/c bancario è considerato soltanto uno documento contabile, atteso che le relative operazioni bancarie in esso riassunte e menzionate (prelevamenti e versamenti), a differenza del conto corrente ordinario, non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l’esecuzione di un unico negozio, da cui derivano il credito ed il debito della banca verso il cliente.

Pertanto, la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto, trasmesso da una banca al cliente, rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Il pagamento di interessi non costituisce adempimento di un obbligazione naturale, che escluderebbe il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, in quanto manca la spontaneità di tale adempimento. Gli istituti di credito, invero, nelle loro difese in giudizio sostengono sempre l’infondatezza della domanda, laddove il correntista non abbia mai contestato le risultanze degli estratti conto inviatigli, invocando la decorrenza del termine semestrale previsto a pena di decadenza dall’art. 8 delle norme sui conti correnti di corrispondenza, clausola che ricalca il contenuto dell’art. 1832 c.c..“Tale assunto non merita condivisione atteso che il correntista può contestare, nel termine decennale di prescrizione ordinaria,  la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto anche in assenza di impugnazione dello stesso nel termine semestrale previsto in quanto la decadenza concerne la contestazione di addebitamenti e di accreditamenti unicamente sotto il profilo contabile (v. in tal senso Cass. 5-12-2003 n. 18626; Cass. 26-7-2001 n. 10186; Cass. 25-7-2001 n. 10129; Cass. 11-5-2001 n. 6548; Cass. 14-5-1998 n. 4846, Cass. 11-9-1997 n. 8989; Cass. 11-3-1996 n. 1978)”. ( in www.diritto.it)

 

Conforme: Tribunale di Milano sentenza n.9293 del 21.09.2018

“Parimenti deve essere rigettata l’ eccezione sollevata dalla banca di decadenza dell’attrice dalla domanda per mancata tempestiva impugnazione degli estratti conto ricevuti periodicamente.”

Va osservato invero che l’approvazione del conto ex art. 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall’art. 1857 c.c.) rende incontestabili, qualora non siano impugnate, i fatti documentati dalle annotazioni, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le annotazioni si riferiscono, né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite dalla banca” (Cass. 20221/2015; Cass. n. 11626/2011 e 3574/2011; Cass. n. 6514/2007; Cass. n. 10376/2006; Cass. 10186/2001; Cass. 10129/2001; Trib. Pescara 24.6.2013; Trib. Catania 17.7.2015; App. Ancona 13.1.2017).

 

E ancora, Tribunale di Venezia sentenza n. 1981 del 05.11.2018

“E’ infondata l’eccezione di decadenza formulata dalla banca atteso che nel rapporto di conto corrente la mancata impugnazione e la approvazione dell’estratto conto non comportano l’incontestabilità della posta iscritta a debito qualora fondata su un negozio invalido o comunque su situazione illecita(v Cass. 6.7.2001m n.10186) di tal che la decadenza non opera in relazione alla domanda attoree qui proposte che si fondano proprio sulla dedotta invalidità/ illiceità.

Quanto alla eccepita prescrizione va rilevato che la Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni unite n.24418 e con la sentenza 798/2013, ha precisato che la mera annotazione in conto di interessi e di altre poste passive, non comporta di per sé un pagamento bensì un mero incremento del debito del correntista e ha distinto quanto ai rapporti bancari le rimesse “ripristinatorie” da quelle “solutorie”; per le rimesse ripristinatorie, il saldo contabile ad un determinato momento qualora negativo non integra di per sé un pagamento ripetibile, né per esso opera la prescrizione, che inizierà normalmente a decorrere dalla chiusura del rapporto, mentre per le rimesse solutorie la prescrizione inizia a decorrere da ogni singola operazione.