Nullità della c.d. fideiussione omnibus che presenti un contenuto corrispondente allo schema predisposto dall’ABI
Tribunale di Padova sentenza n. 53 del 12.01.2022
Con la sentenza in commento il Tribunale di Padova si è pronunciato su alcuni profili attinenti alla nullità della c.d. fideiussione omnibus che presenti un contenuto corrispondente allo schema predisposto dall’ABI.
La c.d. fideiussione omnibus rappresenta quella particolare forma di garanzia personale, affermatasi nella prassi bancaria, che consente al fideiussore di prestare la propria garanzia per tutte le obbligazioni presenti e future che sorgeranno a carico del debitore nei confronti della banca.
La giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese sugli evidenti profili di criticità che questo istituto reca, legati principalmente al rischio cui è esposto il fideiussore sotto il profilo della conoscenza (e conoscibilità) dell’effettivo ammontare per il quale la garanzia è stata prestata e accentuati, senza dubbio, dal problema dell’eventuale corrispondenza tra il contenuto della fideiussione e lo schema contrattuale predisposto dall’ ABI.
In relazione a quest’ultimo, infatti, la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha riscontrato la violazione della normativa antitrust ed in particolare l’esistenza tra gli istituti di credito di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2, l. 287/1990. Le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI sono state, di conseguenza, classificate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come contenenti disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990.
Quanto alle conseguenze della violazione, il Giudice ha rigettato la tesi del rimedio meramente risarcitorio sulla scorta di quanto già statuito da Cass. n. 29810/2017, risultando, infatti, “del tutto inadeguato a tutelare in maniera efficace ed effettiva gli interessi sottesi al divieto. D’altro canto, di nullità (parziale o totale) come anche di inefficacia trattano anche le successive decisioni di Legittimità che si sono occupate dell’argomento: in particolare Cass. n. 13846/2019 espressamente menziona la “inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli articoli 2, 6 e 8” in quanto “costituiscano lo sbocco dell’intesa vietata e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita” (in motivazione; de resto anche Cass. 24044/2019 tratta il tema della nullità delle fidejussioni omnibus per la medesima problematica)”.
Una volta specificato che l’effetto della violazione non è la sola responsabilità risarcitoria, bensì la più grave sanzione della nullità della garanzia, il Giudice ha, però, chiarito come essa “sia solamente parziale, “limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (Cass. n. 24044/2019 citata); del resto anche per la nullità che colpisca il contratto a monte, una volta dichiarata ai sensi dell’art. 81, comma 2, TCE (ora art. 101, comma 2, TFUE), gli effetti concreti vanno valutati ai sensi del diritto interno e quindi, quanto all’ordinamento italiano, ai sensi degli articoli 1418 e seguenti c.c. (Cass. n. 21401/2019)”.
La nullità delle clausole contrattuali non è, peraltro, esclusa dalla mera anteriorità della sua conclusione rispetto all’indagine dell’Autorità Indipendente ed alle sue risultanze. Sposando l’insegnamento di Cass. n. 29810/2017, il Giudice padovano ha, infatti, chiarito che “non si può escludere la nullità di un contratto “per il solo fatto della sua anteriorità all'indagine dell'Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione «a monte» è stata consumata anteriormente alla negoziazione «a valle», l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso «a valle», per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall'art. 2 della legge antitrust)” (in motivazione): ciò a conferma del fatto che la violazione della normativa antitrust, in quanto ritenuta imperativa, determina la invalidità del negozio a valle, frutto della violazione medesima”.